1. I contraenti del contratto di convivenza si portano aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, al proprio patrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
2. Essi sono solidalmente responsabili verso i terzi per i debiti contratti da uno solo in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all'alloggio.
3. I contraenti possono prevedere nel contratto di convivenza entità, tempi e modi della contribuzione di ciascuno.